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Agenda

AULA  
dal 21 al 24 maggio 2011 

Discussione e votazioni:

  • T.U.4826-4953-4954-4985-5032-5063-5098-5114-5123-5127-5134-5136-5138-5142-5144-5147-5176-5198-A- Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali;
  • T.U. 3160-4084-4113-A - Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2012, n. 66, in materia di nuovi parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate;
  • Esame dei progetti di legge di ratifica: T.U. 3744-5057-A - Accordo di cooperazione culturale tra l'Italia e la Croazia; Ddl 4975 - Convenzione sulle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione; Ddl 5018 - Protocollo aggiuntivo Italia-Singapore sulle doppie imposizioni;
  • Esame Ddl 5044-A - Partecipazione italiana al sesto aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa;
  • Mozioni nn. 1-896, 1-901, Fluvi ed altri n. 1-910, 1-911, 1-913, 1-916, 1-924, 1-929, 1-948, 1-970 e 1-1011 concernenti misure a favore delle piccole e medie imprese in materia di accesso al credito e per la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
  • Pdl 2094 - Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto;
  • T.U. 749-1556-2325-3248-A - Modifiche all'articolo 191 del codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra coniugi;
  • Mozioni nn. 1-922, Farina Coscioni ed altri n. 1-1016, 1-1036, Miotto ed altri n. 1-1038 concernenti iniziative per la tutela del diritto all'obiezione di coscienza in campo medico e paramedico;
  • Mozioni nn. 1-898, Narducci ed altri 1-1037 concernenti iniziative per la negoziazione di accordi bilaterali con paesi non appartenenti all'Unione europea in materia di tassazione del risparmio, con particolare riferimento alla Confederazione elvetica;
  • Elezione di un componente del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, di due componenti del Garante per la protezione dei dati personali e di due componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
  • Esame Doc. IV, n.23-A - Domanda di autorizzazione all'acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del deputato Papa;
  • Esame Doc. IV, n. 27-A - Domanda di autorizzazione all'acquisizione di tabulati telefonici del deputato Belcastro;
  • Interpellanze e interrogazioni;

IX COMMISSIONE TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI
dal 21 al 24 maggio 2011    

  • ATTI DEL GOVERNO: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/140/CE recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime, e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (seguito esame atto n. 463 - Rel. Nizzi);
  • (II e IX) COMMISSIONI RIUNITE, ATTI DEL GOVERNO: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/136/CE recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori (esame atto n. 462 - Rel. per la II Commissione : Rossomando; Rel. per la IX Commissione: Bergamini);
  • UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI, (IX e X), COMMISSIONI RIUNITE, SEDE REFERENTE: Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli che non producono emissioni di anidride carbonica (seguito esame testo unificato C. 2844 Lulli, C. 3553 Ghiglia e C. 3773 Scalera - Rel. per la IX Commissione : Bergamini; Rel. per la X Commissione: Vico);
  • SEDE CONSULTIVA: Alla III Commissione: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010 (esame C. 5076 Governo - Rel. Velo);
  • ATTI DEL GOVERNO: - Proposta di nomina dell'ingegner Francesco Messineo a presidente dell'Autorità portuale di Marina di Carrara (esame nomina n. 142 - Rel. Bonavitacola); - Proposta di nomina del capitano di vascello Antonino De Simone a presidente dell'Autorità portuale di Messina (seguito esame nomina n. 143 - Rel. Garofalo);
  • SEDE REFERENTE: Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (seguito esame C. 4662 Valducci, C. 81 Stucchi, C. 317 Quartiani, C. 376 Volontè, C. 411 Contento, C. 526 Osvaldo Napoli, C. 563 Lusetti, C. 585 Compagnon, C. 677 Menia, C. 694 Ceccuzzi, C. 701 Migliori, C. 915 Marinello, C. 1207 Nicola Molteni, C. 1249 Gibelli, C. 1341 Grimoldi, C. 1364 Razzi, C. 1517 Alessandri, C. 1690 Pagano, C. 1693 Holzmann, C. 1923 Zazzera, C. 2029 Di Cagno Abbrescia, C. 2148 Aracu, C. 2432 Holzmann, C. 2494 Jannone, C. 2772 Barbieri, C. 2878 Lisi, C. 2891 Borghesi, C. 3000 Reguzzoni, C. 3001 Reguzzoni, C. 3002 Reguzzoni, C. 3031 Mussolini, C. 3423 Carlucci, C. 3577 Nastri, C. 3591 Paolini, C. 3600 Nastri, C. 3676 Nastri, C. 3803 Nastri, C. 3960 Galati, C. 3992 Garagnani, C. 4213 Caparini, C. 4232 Montagnoli, C. 4353 Nastri, C. 4355 Nastri, C. 4397 Cavallaro, C. 4440 Marinello, C. 4657 Garagnani e C. 4845 Velo - Rel. Valducci);
  • INTERROGAZIONI: 5-06475 Montagnoli: Mancata emanazione del regolamento concernente i trasporti eccezionali su gomma, di cui all'articolo 10 del codice della strada; 5-06663 Velo: Integrazione della rete TEN-T con il corridoio paneuropeo mediterraneo;
  • (VII e IX) COMMISSIONI RIUNITE ATTI DEL GOVERNO: Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (seguito esame atto n. 454 - Rel. per la VII Commissione: De Biasi; Rel. per la IX Commissione: Simeoni);
  • SEDE REFERENTE: Disposizioni per lo sviluppo dei servizi elettronici e digitali (seguito esame C. 4891 Gentiloni Silveri e C. 5093 Palmieri - Rel. Bergamini);
  • UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI;

ALTRO     

  • Martedì 22 maggio, ore 11, presso Sala della Lupa, Camera dei Deputati, presentazione rapporto Istat sulla situazione del Paese;
  • Sabato 26 maggio, Assemblea regionale del Partito Democratico;

 

 
INTERROGAZIONE SUL TRASPORTO FERROVIARIO PIEMONTESE
la risposta del Sottosegretario ai Trasporti
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Interrogazione a risposta in Commissione 5-01706
presentata da
MARIO LOVELLI - mercoledì 29 luglio 2009, seduta n.211


LOVELLI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:

la Presidente della Regione Piemonte, Mercedes Bresso, ha annunciato che da settembre partiranno le gare per la concessione del servizio di trasporto ferroviario regionale per il quale si sarebbe già manifestato l'interesse di operatori nazionali e stranieri;

tale decisione consegue al mancato accordo con Trenitalia che gestisce fino ad oggi il servizio in Regione Piemonte e nelle altre Regioni italiane le cui condizioni contrattuali sono ritenute non convenienti da parte della Regione stessa;

con recenti provvedimenti approvati dal Parlamento si era disposto il rifinanziamento dei contratti di servizio regionali per un importo di 480 milioni di euro (decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009) e si erano autorizzate le Regioni a stipulare contratti di 6 anni prorogabili per altri 6 (decreto-legge n. 5 del 2009 convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33);

la situazione determinatasi in regione Piemonte consegue al fatto che in sede di trattativa con Trenitalia quest'ultima ha proposto un rinnovo contrattuale cosiddetto «a catalogo» che risulta più oneroso del contratto attualmente in essere e che la Regione stessa ritiene ingiustificato -:

se sia a conoscenza della situazione determinatasi presso la Regione Piemonte in relazione al rinnovo del contratto di servizio ferroviario regionale;

quale sia la situazione attuale in tutte le Regioni italiane e come ritiene che le stesse possano far fronte a contratti della durata di 6 anni rinnovabili a fronte di risorse attualmente stanziate solo fino al 2011;

come ritenga che possa essere valutata la congruità dei nuovi prezzi contrattuali previsti a catalogo da parte di Trenitalia, in mancanza di un effettivo confronto concorrenziale con altre proposte.
(5-01706)

 

IX Commissione Martedì 6 ottobre 2009
Mancato rinnovo del contratto di servizio ferroviario regionale in Piemonte.

Risponde il Sottosegretario ai trasporti Bartolomeo GIACHINO
TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Il decreto legislativo n. 422 del 1997, nel disciplinare il conferimento alle regioni ed agli enti locali delle funzioni e dei compiti in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale, con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati, ne ha fissato, all'articolo 18, i criteri di organizzazione prevedendo che l'esercizio dei servizi di trasporto in parola è, in primo luogo, regolato da relativi contratti che hanno una durata non superiore a nove anni.
Il citato articolo 18 inoltre, con l'intento di superare gli assetti monopolistici del settore, ha stabilito che dopo un primo periodo di transizione, originariamente fissato entro il 31 dicembre 2003, nel corso del quale è possibile il mantenimento dell'affidamento dei servizi agli attuali concessionari e alle società derivanti dalla trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi, tutti i servizi avrebbero dovuto essere affidati esclusivamente tramite le procedure concorsuali previste dal comma 2 del medesimo articolo.
Il predetto termine di scadenza è stato più volte prorogato a seguito dell'intervento di successivi provvedimenti normativi che lo hanno infine portato al 31 dicembre 2007; il periodo del regime transitorio può considerarsi a quella data concluso e, pertanto, dall'inizio del 2008, per le regioni è subentrato l'obbligo del ricorso alla gara per la scelta dei gestori dei servizi, siano essi su gomma o su ferro.
Attualmente, una recente modifica normativa introdotta dall'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009) rende possibile alle autorità competenti all'aggiudicazione di contratti di servizio nel settore del trasporto pubblico regionale e locale di procedere anche all'affidamento diretto del servizio, in deroga alla procedura ad evidenza pubblica, procedura che resta comunque lo strumento ordinario per l'affidamento, in analogia a quanto previsto relativamente ai servizi pubblici locali dall'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008.
Una recente modifica normativa introdotta dall'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009) ha consentito alle autorità competenti all'aggiudicazione di contratti di servizio nel settore del trasporto pubblico regionale e locale di procedere, anche in deroga alla disciplina di settore, all'affidamento diretto del servizio secondo quanto previsto dall'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 13 70/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007.
Va inoltre rilevato che l'articolo 3-ter del recente decreto-legge n. 5/2009, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che modifica il citato articolo 18 del decreto legislativo n. 422 del 1997, ha stabilito che la durata minima dei contratti di servizio non possa essere inferiore a sei anni rinnovabili di altri sei, a garanzia dell'efficacia della programmazione dell'esercizio.
Pertanto, allo scopo di assicurare la continuità del servizio di trasporto pubblico ed al fine di consentire la stipula dei nuovi contratti di servizio con Trenitalia, attualmente unico interlocutore delle regioni nelle more dell'espletamento delle procedure di gara, con decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge n. 2 del 2009, è stato disposto il rifinanziamento degli stessi contratti di servizio per un importo pari a 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
Dette somme sono state ripartite secondo i criteri applicativi definiti concordemente dalle parti ed approvati nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 18 dicembre 2008; tale ripartizione ha previsto 430 milioni di euro ai servizi delle regioni a statuto ordinario e 50 milioni di euro ai servizi delle regioni a statuto speciale ed ai servizi a media e lunga percorrenza.
Va aggiunto che l'impegno economico dello Stato in questo senso si estende anche al sostegno degli investimenti per i servizi di trasporto pubblico gestiti dal Gruppo Ferrovie dello Stato, avendo lo stesso articolo 25 del decreto legge in argomento istituito a tale scopo un Fondo con uno stanziamento per il 2009 pari a 960 milioni di euro.
Detto stanziamento, con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero infrastrutture e trasporti, è stato destinato per 500 milioni di euro all'acquisto di materiale rotabile per i servizi ferroviari regionali di cui 75Meuro per le esigenze di mobilità legate all'evento Expo 2015.
Da ultimo, l'articolo 15 del decreto-legge 135/2009 il cosiddetto salva infrazioni, ha precisato che le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008, non si applicano ai servizio ferroviari regionali.
Ciò posto, per quel che concerne invece l'esigenza di garanzia della copertura finanziaria dei servizi regionali relativamente agli anni successivi al 2011, si rammenta che a norma dell'articolo 1, comma 302 della legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), a partire dall'anno 2011 i trasferimenti statali verranno sostituiti dalle risorse rinvenienti dall'adeguamento della misura della compartecipazione fiscale delle regioni a statuto ordinario al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione.
Tale compartecipazione sarà determinata a seguito dell'emanazione, entro il 15 febbraio 2010, di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza permanente Stato Regioni.
Per quanto attiene, invece, allo specifico caso riguardante il servizio ferroviario regionale in Piemonte e ai rilievi avanzati circa la struttura «a catalogo» dei Contratti di Servizio e la congruità dei prezzi applicati, Ferrovie dello Stato fa presente quanto segue.
Trenitalia, sin dall'ottobre 2007, ha formalmente rappresentato a tutte le altre Amministrazioni regionali interessate (tra cui il Piemonte) - in vista della imminente scadenza dei Contratti di Servizio in essere (31 dicembre 2007) - l'esigenza di rinegoziarne i contenuti e la struttura, al fine di ricondurli, ad un necessario equilibro economico, tenendo conto dei reali livelli di costo sostenuti dall'Azienda e inviando, nel dicembre successivo, una proposta contrattuale strutturata con un'articolazione dei prezzi per categoria di treni e per servizi accessori («a catalogo»).
Tale struttura contrattuale è stata oggetto (nell'ambito della Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province Autonome) di ampia e dettagliata verifica e approfondimento tra Trenitalia e gli Assessori ai Trasporti di tutte le Regioni e Province Autonome.
I prezzi a catalogo sono stati determinati tenendo conto dei costi industriali effettivi, sostenuti per la produzione dei servizi, sui quali è stato effettuato un abbattimento del 9 per cento, in previsione di un significativo efficientamento della struttura produttiva che Trenitalia si propone di realizzare nel lungo periodo, assumendone - comunque - in proprio il rischio. Peraltro, sin dalla fase iniziale, è stata data la massima disponibilità alle Regioni a fornire ogni elemento conoscitivo di dettaglio sui meccanismi e criteri di determinazione dei nuovi prezzi, nonché sulla correlazione tra la produzione richiesta e il valore economico della stessa.
Le trattative intraprese tra Trenitalia e la Regione Piemonte hanno visto inizialmente un impegno comune nell'affrontare il problema della lieve insufficienza di risorse finanziarie regionali che non consentiva la piena copertura dei corrispettivi.
Al fine di addivenire ad una soluzione, la stessa Trenitalia, su richiesta dell'Amministrazione regionale, aveva predisposto e presentato una serie di proposte di riperimetrazione dei servizi in grado di riportare l'importo complessivo dei corrispettivi nei limiti di disponibilità, salvaguardando, nel contempo, il principio imprescindibile della sostenibilità economica del nuovo contratto.
Tuttavia, come noto, nel luglio scorso la Regione Piemonte ha ritenuto di non proseguire nella definizione del contratto di servizio con Trenitalia, deliberando di procedere all'espletamento di gare per l'affidamento dei servizi di propria competenza come consentito dalle norme vigenti.
Per quanto concerne la situazione delle altre Regioni, con quasi tutte - già prima della pausa estiva - Trenitalia ha sottoscritto Contratti di Servizio «a catalogo» o intese precontrattuali precise e dettagliate in cui viene condivisa la medesima logica, che prevedono condizioni normative ed economiche sostanzialmente uniformi su tutto il territorio nazionale. Peraltro, la durata dei Contratti (6 anni, come previsto dalla normativa attuale) rende possibile l'attivazione di ingenti investimenti per il rinnovo del parco rotabili, per 2 miliardi di euro complessivi.
Per le poche altre Regioni in cui non si è ancora pervenuti alla formalizzazione di un'intesa la negoziazione dei contratti di servizio è, comunque, in fase avanzata.
Peraltro, a conclusione di tutto il lavoro svolto con la collaborazione delle Regioni, il 7 settembre scorso ha avuto luogo a Roma la «Giornata del Trasporto Regionale», in occasione della quale i rappresentanti delle Regioni stesse hanno illustrato le varie fasi del processo che ha portato alla condivisione dei nuovi contratti di servizio e le aspettative che le Amministrazioni ripongono per lo sviluppo del sistema di trasporto ferroviario a carattere regionale.

Replica dell'on. Mario LOVELLI

Mario LOVELLI (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta puntuale e per la ricostruzione delle norme che disciplinano il trasporto pubblico locale, a partire dal decreto legislativo n. 422 del 1997, fino alle recenti norme approvate dal Parlamento. Ritiene tuttavia che il rappresentante del Governo non abbia dato risposta alle richieste formulate nell'interrogazione e che non abbia formulato alcun giudizio di merito sulla questione oggetto dell'interrogazione. Rileva che sarebbe stato interessante conoscere quali conseguenze siano derivate dall'indizione, da parte della regione Piemonte, della gara per l'attribuzione del servizio di trasporto pubblico locale ferroviario. Sottolinea che la società Trenitalia ha usufruito di un indiscusso vantaggio monopolistico ed esprime preoccupazione per il periodo di transizione tra l'espletamento delle gare e l'entrata a regime del nuovo sistema, nel quale i servizi di trasporto ferroviario dovranno essere forniti da Trenitalia. Ricorda che gli stanziamenti citati dal rappresentante del Governo, e in particolare il decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, finanziano i contratti di servizio ferroviario e costituiscono un fondo per lo sviluppo del trasporto ferroviario. Ritiene che queste risorse debbano essere comunque trasferite alle Regioni, a prescindere dal soggetto che espleta il servizio di trasporto. Invita il Governo a monitorare la situazione del trasporto ferroviario regionale, in particolare nella regione Piemonte, e a garantire la necessaria funzionalità della rete ferroviaria e del servizio di trasporto, soprattutto nella fase di espletamento delle gare per l'affidamento del servizio. Ricorda che il trasporto pubblico locale è oggetto anche del recente decreto-legge n. 135 del 2009, in corso di conversione presso il Senato, e che la Commissione sarà quindi chiamata a riflettere nuovamente su questo tema.

 
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