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Agenda

AULA  
dal 21 al 24 maggio 2011 

Discussione e votazioni:

  • T.U.4826-4953-4954-4985-5032-5063-5098-5114-5123-5127-5134-5136-5138-5142-5144-5147-5176-5198-A- Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali;
  • T.U. 3160-4084-4113-A - Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2012, n. 66, in materia di nuovi parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate;
  • Esame dei progetti di legge di ratifica: T.U. 3744-5057-A - Accordo di cooperazione culturale tra l'Italia e la Croazia; Ddl 4975 - Convenzione sulle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione; Ddl 5018 - Protocollo aggiuntivo Italia-Singapore sulle doppie imposizioni;
  • Esame Ddl 5044-A - Partecipazione italiana al sesto aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa;
  • Mozioni nn. 1-896, 1-901, Fluvi ed altri n. 1-910, 1-911, 1-913, 1-916, 1-924, 1-929, 1-948, 1-970 e 1-1011 concernenti misure a favore delle piccole e medie imprese in materia di accesso al credito e per la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
  • Pdl 2094 - Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto;
  • T.U. 749-1556-2325-3248-A - Modifiche all'articolo 191 del codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra coniugi;
  • Mozioni nn. 1-922, Farina Coscioni ed altri n. 1-1016, 1-1036, Miotto ed altri n. 1-1038 concernenti iniziative per la tutela del diritto all'obiezione di coscienza in campo medico e paramedico;
  • Mozioni nn. 1-898, Narducci ed altri 1-1037 concernenti iniziative per la negoziazione di accordi bilaterali con paesi non appartenenti all'Unione europea in materia di tassazione del risparmio, con particolare riferimento alla Confederazione elvetica;
  • Elezione di un componente del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, di due componenti del Garante per la protezione dei dati personali e di due componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
  • Esame Doc. IV, n.23-A - Domanda di autorizzazione all'acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del deputato Papa;
  • Esame Doc. IV, n. 27-A - Domanda di autorizzazione all'acquisizione di tabulati telefonici del deputato Belcastro;
  • Interpellanze e interrogazioni;

IX COMMISSIONE TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI
dal 21 al 24 maggio 2011    

  • ATTI DEL GOVERNO: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/140/CE recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime, e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (seguito esame atto n. 463 - Rel. Nizzi);
  • (II e IX) COMMISSIONI RIUNITE, ATTI DEL GOVERNO: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/136/CE recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori (esame atto n. 462 - Rel. per la II Commissione : Rossomando; Rel. per la IX Commissione: Bergamini);
  • UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI, (IX e X), COMMISSIONI RIUNITE, SEDE REFERENTE: Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli che non producono emissioni di anidride carbonica (seguito esame testo unificato C. 2844 Lulli, C. 3553 Ghiglia e C. 3773 Scalera - Rel. per la IX Commissione : Bergamini; Rel. per la X Commissione: Vico);
  • SEDE CONSULTIVA: Alla III Commissione: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010 (esame C. 5076 Governo - Rel. Velo);
  • ATTI DEL GOVERNO: - Proposta di nomina dell'ingegner Francesco Messineo a presidente dell'Autorità portuale di Marina di Carrara (esame nomina n. 142 - Rel. Bonavitacola); - Proposta di nomina del capitano di vascello Antonino De Simone a presidente dell'Autorità portuale di Messina (seguito esame nomina n. 143 - Rel. Garofalo);
  • SEDE REFERENTE: Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (seguito esame C. 4662 Valducci, C. 81 Stucchi, C. 317 Quartiani, C. 376 Volontè, C. 411 Contento, C. 526 Osvaldo Napoli, C. 563 Lusetti, C. 585 Compagnon, C. 677 Menia, C. 694 Ceccuzzi, C. 701 Migliori, C. 915 Marinello, C. 1207 Nicola Molteni, C. 1249 Gibelli, C. 1341 Grimoldi, C. 1364 Razzi, C. 1517 Alessandri, C. 1690 Pagano, C. 1693 Holzmann, C. 1923 Zazzera, C. 2029 Di Cagno Abbrescia, C. 2148 Aracu, C. 2432 Holzmann, C. 2494 Jannone, C. 2772 Barbieri, C. 2878 Lisi, C. 2891 Borghesi, C. 3000 Reguzzoni, C. 3001 Reguzzoni, C. 3002 Reguzzoni, C. 3031 Mussolini, C. 3423 Carlucci, C. 3577 Nastri, C. 3591 Paolini, C. 3600 Nastri, C. 3676 Nastri, C. 3803 Nastri, C. 3960 Galati, C. 3992 Garagnani, C. 4213 Caparini, C. 4232 Montagnoli, C. 4353 Nastri, C. 4355 Nastri, C. 4397 Cavallaro, C. 4440 Marinello, C. 4657 Garagnani e C. 4845 Velo - Rel. Valducci);
  • INTERROGAZIONI: 5-06475 Montagnoli: Mancata emanazione del regolamento concernente i trasporti eccezionali su gomma, di cui all'articolo 10 del codice della strada; 5-06663 Velo: Integrazione della rete TEN-T con il corridoio paneuropeo mediterraneo;
  • (VII e IX) COMMISSIONI RIUNITE ATTI DEL GOVERNO: Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (seguito esame atto n. 454 - Rel. per la VII Commissione: De Biasi; Rel. per la IX Commissione: Simeoni);
  • SEDE REFERENTE: Disposizioni per lo sviluppo dei servizi elettronici e digitali (seguito esame C. 4891 Gentiloni Silveri e C. 5093 Palmieri - Rel. Bergamini);
  • UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI;

ALTRO     

  • Martedì 22 maggio, ore 11, presso Sala della Lupa, Camera dei Deputati, presentazione rapporto Istat sulla situazione del Paese;
  • Sabato 26 maggio, Assemblea regionale del Partito Democratico;

 

 
LE RISPOSTE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI ALLE INTERROGAZIONI PRESENTATE DALL’ON. LOVELLI PDF Stampa E-mail

La risposta del Vice Ministro dei Trasporti Roberto Castelli all'interrogazione presentata dall'On. Lovelli in merito alle criticità nei collegamenti ferroviari tra Piemonte e Liguria e conseguenti disagi per l'utenza pendolare piemontese:

pendolariIn relazione al servizi ferroviari regionali del Piemonte e, in particolare, l'agevolazione denominata «Carta Tutto Treno Piemonte», va preliminarmente ricordato che in base alla normativa attualmente vigente, la programmazione e gestione dei servizi regionali, che assicurano principalmente la mobilità della clientela pendolare, è di competenza delle singole Regioni, i cui rapporti con Trenitalia sono disciplinati da specifici Contratti di Servizio.  In tale ambito vengono definiti, tra l'altro, il volume e le caratteristiche dei servizi da effettuare sulla base delle risorse economiche rese disponibili dalle Regioni stesse, nonché i relativi standard qualitativi e i meccanismi di penalità da applicare nei casi di eventuali difformità dai parametri contrattualmente stabiliti e la destinazione delle risorse derivanti dall'applicazione delle penali suddette.

Per fornire comunque informazioni relative a quanto richiesto nell'interrogazione in esame, sono state richieste specifiche notizie a Ferrovie dello Stato che ha riferito quanto di seguito si riporta.
La «Carta Tutto Treno Piemonte» era frutto di un accordo commerciale che Trenitalia - nel puntuale rispetto di quanto stabilito nel medesimo accordo - non ha rinnovato, in attesa del buon esito delle trattative per la definizione del nuovo Contratto di Servizio con la Regione Piemonte (a valere dal 2008 in poi) e considerato che il precedente Contratto di Servizio era scaduto già da dicembre 2007.
Nel marzo del 2010, la Regione Piemonte ha bandito la gara per l'affidamento di parte del servizio di trasporto ferroviario regionale.
Nell'estate scorsa, la nuova Amministrazione regionale ha sospeso, sino alla fine dello scorso mese di ottobre - termine recentemente prorogato sino alla fine di novembre - la suddetta gara riservandosi, per quella data, di far conoscere i propri intendimenti al riguardo.
A tutt'oggi, pertanto, Trenitalia effettua il servizio in Piemonte in assenza di Contratto di Servizio mentre il Contratto di Servizio 2009/2014 con la Regione Liguria è stato da tempo formalmente sottoscritto ed è, quindi, pienamente operativo.
In conclusione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non può che attendere la conclusione delle gare per l'affidamento dei servizi ferroviari regionali del Piemonte per poter eventualmente valutare, nel contesto normativo sopra citato, eventuali interventi tramite anche l'Osservatorio sul trasporto pubblico locale istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300 della legge 244 2007 che consentirà al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di verificare a livello nazionale criticità quale quella evidenziata nell'interrogazione in esame comunicandole agli enti territoriali competenti affinché adottino i necessari provvedimenti.

L'On. Mario Lovelli, replicando, si è dichiarato insoddisfatto della risposta del Governo che, pur essendo inappuntabile sotto il profilo della ricostruzione formale dei fatti avvenuti, tuttavia, sul piano sostanziale, ha fatto emergere un atteggiamento del Governo inadeguato rispetto alla problematica evidenziata nell'interrogazione. In proposito, Lovelli ha rilevato che, il mancato rinnovo della carta denominata «Tutto treno» nella regione Piemonte è attribuibile ad una precisa scelta della società Trenitalia che esercita in convenzione il servizio ferroviario. Tale società, infatti, ha attivato tale carta in Liguria, consentendo quindi ai pendolari liguri di viaggiare su treni eurostar e intercity diretti in Piemonte, ma non ha consentito l'attivazione della medesima carta nella regione Piemonte, motivando la propria decisione con la mancata stipula del contratto di servizio con la regione e creando di fatto una pesante disparità di trattamento tra utenti liguri e piemontesi. Secondo Lovelli poi: "Risulta incomprensibile e poco chiaro l'atteggiamento di Trenitalia, poiché il Piemonte sin dall'inizio aveva offerto la propria disponibilità a finanziare i servizi offerti agli utenti piemontesi dalla carta «Tutto treno». Tale comportamento penalizza fortemente il Piemonte, un atteggiamento punitivo che sembra essere una sorta di reazione impropria alla legittima decisione assunta dalla Regione di bandire le gare per il servizio di trasporto ferroviario regionale. Ritengo quindi auspicabile -ha concluso Lovelli- un intervento attivo del Governo, anche in ragione della totale partecipazione pubblica del Ministero dell'Economia alla società Trenitalia SpA".

 

La risposta del Vice Ministro dei Trasporti Roberto Castelli alle interrogazioni presentate dall'On. Lovelli e dall'On. Stadella in merito alle modalità di esercizio del servizio di trasporto ferroviario sulla linea Torino- Milano da parte della società Arenaways:  

arena_waysPer un migliore chiarimento della problematica sollevata con l'interrogazione in discussione, si ritiene opportuno ricordare che, nel rispetto delle direttive europee di settore, un'impresa per poter svolgere servizi di trasporto ferroviario deve possedere opportuna licenza rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, deve altresì ottenere un certificato di sicurezza dalla competente Agenzia per la sicurezza ferroviaria e, infine, deve stipulare un contratto per la concessione dei diritti di utilizzo dell'infrastruttura con il gestore della rete.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rilascia alle imprese che ne facciano richiesta e dopo aver verificato il possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e competenza professionale, la licenza, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 188/2003, che legittima l'espletamento dei servizi di trasporto merci e passeggeri per ferrovia. Successivamente al rilascio della licenza, la competenza del Ministero si esplica nel monitoraggio del mantenimento dei requisiti da parte dell'impresa ferroviaria.
Nel caso specifico della società Arenaways, l'allora Ministero dei trasporti ha rilasciato alla stessa la licenza n. 47 in data 6 luglio 2007 ed ha concesso il titolo autorizzatorio necessario per l'espletamento del servizio di trasporto passeggeri per ferrovia in ambito nazionale con decreto ministeriale 106T del 1° aprile 2008. La società Arenaways ha poi ottenuto la certificazione di sicurezza per i servizi da espletare in data 26 agosto 2009.
La società Arenaways ha quindi attivato i servizi dalla stessa offerti sulla linea Milano-Torino.
Per quanto riguarda la mancata concessione alla Arenaways di fermate intermedie tra Milano e Torino, oggetto dell'interrogazione presentata dal deputato Lovelli, si conferma che lo svolgimento del servizio di trasporto ferroviario passeggeri richiesto dalla Arenaways sulla tratta in questione con distinte fermate intermedie ha carattere regionale e può compromettere dunque l'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico in termini di redditività dell'impresa ferroviaria Trenitalia titolare dei contratti di servizio con le Regioni Piemonte e Lombardia.
L'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari URSF ha pertanto stabilito le limitazioni di cui al comma 2 dell'articolo 59 della legge 23 luglio 2009. n. 99 limitando le tracce della Arenaways sulla direttrice in questione alle sole fermate di Milano e Torino.
Il servizio offerto dalla impresa Arenaways deve quindi assumere un carattere di media-lunga percorrenza e non anche di tipo regionale in modo dunque da non interferire con i servizi per i quali è previsto invece un contributo pubblico.
Tuttavia, ai sensi del comma 4 dell'articolo 59 della citata legge 99/2009, le parti interessate potranno richiedere il riesame della decisione dell'URSF a seguito della stipula del contratto di servizio ponte tra l'impresa Trenitalia e la Regione Piemonte.

L'On. Mario Lovelli replicando, pur prendendo atto della puntuale ricostruzione normativa contenuta nella risposta resa dal vice ministro, si dichiara tuttavia insoddisfatto della risposta stessa. In particolare, non giudica condivisibile la decisione dell'ufficio per la regolazione del servizio ferroviario in ordine al divieto imposto alla società Arenaways di effettuare fermate intermedie tra Milano e Torino, ritenendola un mero ostacolo burocratico all'esercizio di un servizio di trasporto efficace. Inoltre sottolinea che, il grave ritardo con il quale è stato consentito l'avvio del servizio alla società Arenaways non risulti ascrivibile ai tempi necessari al rilascio della certificazione di sicurezza, posto che, come emerso dalla risposta del rappresentante del Governo, la società, pur avendo ottenuto tale certificazione in data 26 agosto 2009, ha potuto avviare il servizio solo a partire dal 15 settembre 2010. Lovelli ha poi osservato, più in generale, che, al di là della vicenda relativa alla società Arenaways, vada affrontata seriamente la questione del regolatore ferroviario, soprattutto in relazione all'esercizio del servizio di trasporto da parte di operatori concorrenti alla società ex monopolista.

 

19 novembre 2010

 
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