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La risposta del Vice Ministro dei Trasporti Roberto Castelli all'interrogazione presentata dall'On. Lovelli in merito alle criticità nei collegamenti ferroviari tra Piemonte e Liguria e conseguenti disagi per l'utenza pendolare piemontese:
In relazione al servizi ferroviari regionali del Piemonte e, in particolare, l'agevolazione denominata «Carta Tutto Treno Piemonte», va preliminarmente ricordato che in base alla normativa attualmente vigente, la programmazione e gestione dei servizi regionali, che assicurano principalmente la mobilità della clientela pendolare, è di competenza delle singole Regioni, i cui rapporti con Trenitalia sono disciplinati da specifici Contratti di Servizio. In tale ambito vengono definiti, tra l'altro, il volume e le caratteristiche dei servizi da effettuare sulla base delle risorse economiche rese disponibili dalle Regioni stesse, nonché i relativi standard qualitativi e i meccanismi di penalità da applicare nei casi di eventuali difformità dai parametri contrattualmente stabiliti e la destinazione delle risorse derivanti dall'applicazione delle penali suddette.
Per fornire comunque informazioni relative a quanto richiesto nell'interrogazione in esame, sono state richieste specifiche notizie a Ferrovie dello Stato che ha riferito quanto di seguito si riporta.
La «Carta Tutto Treno Piemonte» era frutto di un accordo commerciale che Trenitalia - nel puntuale rispetto di quanto stabilito nel medesimo accordo - non ha rinnovato, in attesa del buon esito delle trattative per la definizione del nuovo Contratto di Servizio con la Regione Piemonte (a valere dal 2008 in poi) e considerato che il precedente Contratto di Servizio era scaduto già da dicembre 2007.
Nel marzo del 2010, la Regione Piemonte ha bandito la gara per l'affidamento di parte del servizio di trasporto ferroviario regionale.
Nell'estate scorsa, la nuova Amministrazione regionale ha sospeso, sino alla fine dello scorso mese di ottobre - termine recentemente prorogato sino alla fine di novembre - la suddetta gara riservandosi, per quella data, di far conoscere i propri intendimenti al riguardo.
A tutt'oggi, pertanto, Trenitalia effettua il servizio in Piemonte in assenza di Contratto di Servizio mentre il Contratto di Servizio 2009/2014 con la Regione Liguria è stato da tempo formalmente sottoscritto ed è, quindi, pienamente operativo.
In conclusione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non può che attendere la conclusione delle gare per l'affidamento dei servizi ferroviari regionali del Piemonte per poter eventualmente valutare, nel contesto normativo sopra citato, eventuali interventi tramite anche l'Osservatorio sul trasporto pubblico locale istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300 della legge 244 2007 che consentirà al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di verificare a livello nazionale criticità quale quella evidenziata nell'interrogazione in esame comunicandole agli enti territoriali competenti affinché adottino i necessari provvedimenti.
L'On. Mario Lovelli, replicando, si è dichiarato insoddisfatto della risposta del Governo che, pur essendo inappuntabile sotto il profilo della ricostruzione formale dei fatti avvenuti, tuttavia, sul piano sostanziale, ha fatto emergere un atteggiamento del Governo inadeguato rispetto alla problematica evidenziata nell'interrogazione. In proposito, Lovelli ha rilevato che, il mancato rinnovo della carta denominata «Tutto treno» nella regione Piemonte è attribuibile ad una precisa scelta della società Trenitalia che esercita in convenzione il servizio ferroviario. Tale società, infatti, ha attivato tale carta in Liguria, consentendo quindi ai pendolari liguri di viaggiare su treni eurostar e intercity diretti in Piemonte, ma non ha consentito l'attivazione della medesima carta nella regione Piemonte, motivando la propria decisione con la mancata stipula del contratto di servizio con la regione e creando di fatto una pesante disparità di trattamento tra utenti liguri e piemontesi. Secondo Lovelli poi: "Risulta incomprensibile e poco chiaro l'atteggiamento di Trenitalia, poiché il Piemonte sin dall'inizio aveva offerto la propria disponibilità a finanziare i servizi offerti agli utenti piemontesi dalla carta «Tutto treno». Tale comportamento penalizza fortemente il Piemonte, un atteggiamento punitivo che sembra essere una sorta di reazione impropria alla legittima decisione assunta dalla Regione di bandire le gare per il servizio di trasporto ferroviario regionale. Ritengo quindi auspicabile -ha concluso Lovelli- un intervento attivo del Governo, anche in ragione della totale partecipazione pubblica del Ministero dell'Economia alla società Trenitalia SpA".
La risposta del Vice Ministro dei Trasporti Roberto Castelli alle interrogazioni presentate dall'On. Lovelli e dall'On. Stadella in merito alle modalità di esercizio del servizio di trasporto ferroviario sulla linea Torino- Milano da parte della società Arenaways:
Per un migliore chiarimento della problematica sollevata con l'interrogazione in discussione, si ritiene opportuno ricordare che, nel rispetto delle direttive europee di settore, un'impresa per poter svolgere servizi di trasporto ferroviario deve possedere opportuna licenza rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, deve altresì ottenere un certificato di sicurezza dalla competente Agenzia per la sicurezza ferroviaria e, infine, deve stipulare un contratto per la concessione dei diritti di utilizzo dell'infrastruttura con il gestore della rete.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rilascia alle imprese che ne facciano richiesta e dopo aver verificato il possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e competenza professionale, la licenza, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 188/2003, che legittima l'espletamento dei servizi di trasporto merci e passeggeri per ferrovia. Successivamente al rilascio della licenza, la competenza del Ministero si esplica nel monitoraggio del mantenimento dei requisiti da parte dell'impresa ferroviaria.
Nel caso specifico della società Arenaways, l'allora Ministero dei trasporti ha rilasciato alla stessa la licenza n. 47 in data 6 luglio 2007 ed ha concesso il titolo autorizzatorio necessario per l'espletamento del servizio di trasporto passeggeri per ferrovia in ambito nazionale con decreto ministeriale 106T del 1° aprile 2008. La società Arenaways ha poi ottenuto la certificazione di sicurezza per i servizi da espletare in data 26 agosto 2009.
La società Arenaways ha quindi attivato i servizi dalla stessa offerti sulla linea Milano-Torino.
Per quanto riguarda la mancata concessione alla Arenaways di fermate intermedie tra Milano e Torino, oggetto dell'interrogazione presentata dal deputato Lovelli, si conferma che lo svolgimento del servizio di trasporto ferroviario passeggeri richiesto dalla Arenaways sulla tratta in questione con distinte fermate intermedie ha carattere regionale e può compromettere dunque l'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico in termini di redditività dell'impresa ferroviaria Trenitalia titolare dei contratti di servizio con le Regioni Piemonte e Lombardia.
L'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari URSF ha pertanto stabilito le limitazioni di cui al comma 2 dell'articolo 59 della legge 23 luglio 2009. n. 99 limitando le tracce della Arenaways sulla direttrice in questione alle sole fermate di Milano e Torino.
Il servizio offerto dalla impresa Arenaways deve quindi assumere un carattere di media-lunga percorrenza e non anche di tipo regionale in modo dunque da non interferire con i servizi per i quali è previsto invece un contributo pubblico.
Tuttavia, ai sensi del comma 4 dell'articolo 59 della citata legge 99/2009, le parti interessate potranno richiedere il riesame della decisione dell'URSF a seguito della stipula del contratto di servizio ponte tra l'impresa Trenitalia e la Regione Piemonte.
L'On. Mario Lovelli replicando, pur prendendo atto della puntuale ricostruzione normativa contenuta nella risposta resa dal vice ministro, si dichiara tuttavia insoddisfatto della risposta stessa. In particolare, non giudica condivisibile la decisione dell'ufficio per la regolazione del servizio ferroviario in ordine al divieto imposto alla società Arenaways di effettuare fermate intermedie tra Milano e Torino, ritenendola un mero ostacolo burocratico all'esercizio di un servizio di trasporto efficace. Inoltre sottolinea che, il grave ritardo con il quale è stato consentito l'avvio del servizio alla società Arenaways non risulti ascrivibile ai tempi necessari al rilascio della certificazione di sicurezza, posto che, come emerso dalla risposta del rappresentante del Governo, la società, pur avendo ottenuto tale certificazione in data 26 agosto 2009, ha potuto avviare il servizio solo a partire dal 15 settembre 2010. Lovelli ha poi osservato, più in generale, che, al di là della vicenda relativa alla società Arenaways, vada affrontata seriamente la questione del regolatore ferroviario, soprattutto in relazione all'esercizio del servizio di trasporto da parte di operatori concorrenti alla società ex monopolista.
19 novembre 2010
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