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Alla IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni è iniziato l'esame del decreto-legge n. 261 del 2011, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Il D.L. in oggetto reca disposizioni di specifico interesse della IX Commissione, contenute all'articolo 11, recante proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti, nonché agli articoli 21, commi 2 e 3, e 27, comma 1, in materia, rispettivamente, di tariffe postali e di trasporto pubblico locale; l'articolo 11 dispone infine la proroga di termini concernenti le tasse marittime, le concessioni aeroportuali, i diritti aeroportuali, il servizio di noleggio con conducente e l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge n. 98 del 2011. Proprio con riferimento a tale Agenzia, si prevede che, fino alla data di adozione del suo statuto, e comunque non oltre il 31 marzo 2012, i compiti e le funzioni ad essa trasferiti ai sensi del predetto articolo 36 continuino ad essere svolti dai competenti uffici delle amministrazioni statali, dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici di ANAS S.p.A; qualora il predetto statuto e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, relativo all'individuazione delle unità di personale da trasferire all'Agenzia, non vengano adottati entro il 31 marzo 2012, viene indicato che si dovrà procedere alla soppressione dell'Agenzia e al trasferimento delle relative attività e funzioni, a decorrere dal 1o aprile 2012, al Ministero delle infrastrutture e trasporti.
Nel corso del dibattito sul provvedimento, sono emerse alcune perplessità e difficoltà di interpretazione riguardo a come l'attuale esecutivo intenderà giungere all'istituzione dell'Autorità di regolazione del settore trasporti. I deputati della IX Commissione hanno quindi chiesto al rappresentante del governo di chiarire più dettagliatamente la propria posizione per premettere alla Commissione stessa di esprimere un parere più stringente e condiviso sull'argomento, senza lasciare spazio ad alcuna incertezza interpretativa. Sul punto è quindi intervenuto l'on. Lovelli, che ha precisato: "E' necessario che il Governo faccia chiarezza sulle proprie reali intenzioni. Al riguardo, pur essendo il provvedimento in esame assai specifico, potendo disporre soltanto proroghe di termini previsti da precedenti disposizioni legislative, alcune norme in esso contenute alterano sostanzialmente il quadro normativo. Il provvedimento in esame, pur nel rispetto della sua natura, costituisce un'importante occasione per correggere alcune scelte o determinati effetti di precedenti disposizioni contenute nel decreto-legge cosiddetto «salva Italia» - come per esempio le disposizioni in materia pensionistica, in particolare quella relativa ai lavoratori precoci, ovvero in materia di enti locali, ossia le disposizioni approvate in materia di unioni di comuni e interventi in materia di associazione di enti locali - sarebbe opportuno introdurre disposizioni che costituiscano una sorta di ponte verso un assetto definitivo di alcuni settori, tra cui, in particolare, quello dei trasporti. Riguardo alle disposizioni relative all'Agenzia per il comparto stradale e autostradale e in generale all'Autorità per i trasporti, - ha proseguito Lovelli - ricordo che a partire dalla manovra estiva è stata effettuata una serie di interventi del tutto incoerenti. In primo luogo, il Governo aveva inizialmente previsto lo «spacchettamento» dell'Anas prevedendo un'Agenzia che si occupasse di vigilanza sulle convenzioni e tariffe autostradali; in secondo luogo, era stato adottato dal Governo uno schema di decreto legislativo in materia di diritti aeroportuali, sul quale la Commissione Trasporti aveva espresso un parere favorevole con condizioni, peraltro non recepite dal Governo, che non era stato quindi successivamente promulgato dal Presidente della Repubblica. Successivamente inoltre, la stessa tematica è stata oggetto di un emendamento presentato dal Governo, poi ritirato, nel corso dell'esame del disegno di legge comunitaria 2011. Infine, con il decreto-legge cosiddetto «salva Italia» è stata prevista l'emanazione di regolamenti di delegificazione per individuare, fra le autorità indipendenti esistenti, quella cui saranno conferite le competenze in materia di trasporti, ad esclusione di quelle relative al settore stradale e autostradale. Il comma 5 dell'articolo 11, come evidenziato dal relatore del presente provvedimento presso la I Commissione, disponendo la soppressione dell'Agenzia nell'ipotesi in cui lo statuto della stessa e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo all'individuazione delle unità di personale da trasferirvi non vengano adottati entro il 31 marzo 2012, esula dal contenuto proprio del decreto-legge in esame. Chiedo quindi al sottosegretario quali siano le effettive intenzioni del Governo al riguardo. In proposito, ritengo necessario che l'Autorità che si dovrà occupare del comparto dei trasporti, che, dovrebbe essere individuata tempestivamente e, se possibile, anche prima del termine previsto di sei mesi, sia competente anche nel settore stradale e autostradale. Auspico quindi che la Commissione approvi un parere coerente con quanto evidenziato dal relatore nella relazione illustrativa e chiedo al Governo di ripensare alla valutazione espressa riguardo alla soppressione dell'Agenzia".
La IX Commissione trasporti ha quindi elaborato e approvato un parere sul tema di Autorità per i Trasporti. Il documento, tiene conto oltre che degli elementi emersi nel corso dell'esame del decreto-legge n. 261 del 2011 (recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative) anche delle posizioni precedentemente maturate sul tema all'interno della Commissione stessa. Il parere, finalizzato a chiarire all'esecutivo la posizione della IX Commissione in merito ai compiti e le funzioni che l'Autorità per i trasporti dovrà assumere, era così articolato:
La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 4865 Governo),
premesso che:
il decreto-legge in oggetto reca disposizioni di specifico interesse della IX Commissione, contenute all'articolo 11, recante proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti, nonché agli articoli 21, commi 2 e 3, e 27, comma 1, in materia, rispettivamente, di tariffe postali e di trasporto pubblico locale;
l'articolo 11 dispone la proroga di termini concernenti le tasse marittime, le concessioni aeroportuali, i diritti aeroportuali, il servizio di noleggio con conducente e l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge n. 98 del 2011;
con riferimento a tale Agenzia, si prevede che, fino alla data di adozione del suo statuto, e comunque non oltre il 31 marzo 2012, i compiti e le funzioni ad essa trasferiti ai sensi del predetto articolo 36 continuino ad essere svolti dai competenti uffici delle amministrazioni statali, dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici di ANAS S.p.A;
qualora il predetto statuto e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, relativo all'individuazione delle unità di personale da trasferire all'Agenzia, non vengano adottati entro il 31 marzo 2012, si dovrà procedere alla soppressione dell'Agenzia e al trasferimento delle relative attività e funzioni, a decorrere dal 1o aprile 2012, al Ministero delle infrastrutture e trasporti;
conseguentemente, il subentro dell'Agenzia ad Anas S.p.A. nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere dovrà avvenire entro il 31 marzo 2012, anziché a decorrere dal 1o gennaio 2012;
la IX Commissione, nel corso dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 201 del 2011 aveva posto un'apposita condizione al proprio parere favorevole - per altro non recepita dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze - volta includere anche il settore stradale e autostradale tra quelli che dovrebbero rientrare nelle competenze dell'istituenda Autorità di regolazione del settore dei trasporti di cui all'articolo 37 dello stesso decreto-legge, al fine di assicurare una regolazione unitaria del settore medesimo;
nel corso dell'indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario di passeggeri e merci che la IX Commissione sta svolgendo è stata rilevata l'opportunità, come si evince dalla proposta di documento conclusivo presentata il 3 novembre 2011, di affidare tali funzioni ad un soggetto dotato di competenze specifiche in materia di regolazione di monopoli naturali e di mercati protetti, quale l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita proprio nel quadro della disciplina sulla concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge n. 481 del 1995;
il presente provvedimento potrebbe quindi rappresentare lo strumento normativo idoneo a far confluire nella predetta Autorità le funzioni di regolazione assegnate ai sensi della legislazione vigente all'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, quali ad esempio quelle riferite alle proposte di regolazione tariffaria per le concessioni autostradali di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 36 del menzionato decreto-legge n. 98 del 2011;
preso atto, tuttavia, delle dichiarazioni rese dal rappresentate del Governo secondo cui:
la questione del trasferimento delle funzioni di regolazione dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali all'Autorità di regolazione del settore dei trasporti sarà affrontata dal Governo nei prossimi giorni in occasione dell'emanazione del decreto-legge in materia di liberalizzazioni;
qualora il predetto trasferimento si verificasse il Governo intenderebbe comunque mantenere le funzioni residue in capo all'Agenzia, posto che è intenzione del Governo stesso assicurare l'effettiva operatività dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali entro il termine del 31 marzo 2012, termine che è stato reso perentorio proprio grazie alla disposizione di cui all'articolo 11, comma 5,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
all'articolo 11, sia previsto il trasferimento all'Autorità indipendente di cui all'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011 delle funzioni di regolazione del settore stradale e autostradale assegnate all'Agenzia di cui all'articolo 36 del decreto-legge n. 98 del 2011, quali ad esempio quelle riferite alle proposte di regolazione tariffaria per le concessioni autostradali, mantenendo comunque le funzioni residue in capo all'Agenzia medesima, salvo che tale trasferimento non sia già disposto dal Governo nei prossimi giorni con il decreto-legge che dovrebbe essere adottato in materia di liberalizzazioni.
19 gennaio 2012
Alessandra Sorlino
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