| PROPOSTA DI LEGGE SU AUTORITA’ TRASPORTI: SEGUITO DELL’ESAME DI NUOVO RINVIATO AD ALTRA SEDUTA |
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Lovelli: "La mancanza di un'autorità di regolamentazione rende ingovernabile la situazione dei trasporti in Italia. Il Governo smetta di perdere tempo"
Nel corso dell'ultima discussione in Commissione, la proposta dell'on. Lovelli (n.1057) è stata abbinata a alla proposta n. 4337 "Istituzione dell'Autorità per la regolazione della gestione di reti, infrastrutture e servizi di pubblico trasporto ferroviari e stradali e il collegamento con le infrastrutture nodali" presentata lo scorso 4 maggio dal deputato PdL, Vincenzo Garofalo. La motivazione dell'abbinamento è risultato essere il fatto che entrambe le proposte vertono sulla stessa materia, tale comunanza è però solo apparente. Come spiegato da Lovelli nel corso della sua illustrazione, in realtà sussistono alcune differenze sostanziali tra i due provvedimenti che non dovrebbero essere ignorate. Innanzi tutto la proposta di Garofalo limita l'ambito di competenza dell'Autorità alle sole infrastrutture lineari terrestri (reti ferroviarie ed autostradali). La creazione di un'Autorità unitaria di sistema, avente competenza anche su porti ed aeroporti, risulterebbe invece essere fondamentale per garantire una maggiore efficacia nei servizi erogati e un miglior inserimento del nostro Paese nel contesto europeo. Infine, un'altra differenza sostanziale rispetto alla proposta di legge di maggioranza, riguarda l'ubicazione geografica della sede dell'Autorità. Lovelli ha individuato come sedi le città di Torino e Genova, in ragione della rilevanza delle infrastrutture presenti nei loro territori. Nella proposta di Garofalo invece è stata individuata come sede la Capitale Roma. Al termine della sua illustrazione, l'on. Lovelli, ha evidenziato il lungo periodo di tempo già trascorso dall'inizio dell'esame della sua proposta di legge ed ha quindi sollecitato il Governo ad esprimere il prima possibile le sue valutazioni sui provvedimenti, giungendo finalmente all'elaborazione di un testo condiviso, in grado di dare operatività all'Autorità dei Trasporti. Il seguito dell'esame è quindi stato nuovamente rinviato ad altra seduta.
I contenuti della proposta di legge di Lovelli (C. 1057) "Istituzione dell'Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture di trasporto": ART. 1. Prevede l'istituzione dell'Autorità per la regolazione della gestione di reti, infrastrutture e servizi di pubblico trasporto ferroviari e stradali e il collegamento con le infrastrutture nodali. L'Autorità viene definita ente pubblico non economico dotato di autonomia statutaria, organizzativa, finanziaria e patrimoniale, che sovrintende all'attività di gestione di organismi pubblici e privati ai quali è affidata direttamente in house, in concessione o con qualunque altra forma organizzativa, la gestione delle reti stradali e ferroviarie e delle infrastrutture complementari, accessorie o comunque destinate al servizio della rete o degli utenti, al fine di coordinarla e di indirizzarla agli obiettivi fissati nelle strategie dell'Unione europea sui trasporti e sull'ambiente, nonché di integrare le esigenze ambientali nella politica dei trasporti, secondo indicatori di sviluppo sostenibile economico, sociale e ambientale.
ART. 2 Delinea le funzioni dell'Autorità, ovvero: la competenza a definire i costi standard di costruzione e di manutenzione, a livello di Unione europea e interno, delle infrastrutture stradali e ferroviarie e delle opere complementari e accessorie, nonché i costi di uso delle strade, ferrovie e infrastrutture accessorie e complementari. L'Autorità ha inoltre competenze in materia di rispetto delle normative vigenti in materia di accesso alle infrastrutture ferroviarie e di determinazione dei relativi canoni, di livelli di efficienza e di qualità nell'organizzazione e nella gestione dei servizi caratterizzati dall'imposizione di oneri di servizio pubblico, di approvazione dei pedaggi autostradali e tariffe per l'uso delle ferrovie e delle infrastrutture accessorie, di assegnazione delle tracce orarie ferroviarie, di coordinamento delle linee ferroviarie e stradali con i trasporti marittimi di collegamento con le isole maggiori e minori in regime di continuità territoriale.
ART.3 Delinea gli organi dell'Autorità. Sono organi dell'Autorità: il presidente, il consiglio direttivo, il segretario generale e il collegio dei revisori dei conti. Il consiglio direttivo è composto dal presidente, che lo presiede, e da due membri. I componenti del consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che possono procedere all'audizione delle persone designate. Le nomine non possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle Commissioni. I membri del consiglio direttivo sono scelti tra persone di indiscusse moralità e indipendenza, di comprovata professionalità e di elevate qualificazione e competenza nel settore. La carica di componente dell'Autorità è incompatibile con incarichi politici elettivi, e non possono essere nominati componenti coloro che hanno interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Autorità. I compensi spettanti agli organi dell'Autorità sono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo stesso articolo 3 definisce le cause di incompatibilità dei membri dell'Autorità e i divieti concernenti l'esercizio di attività nei dodici mesi successivi alla cessazione dell'incarico, con le relative sanzioni. Per quanto riguarda il personale, la proposta prevede l'istituzione del ruolo del personale dipendente dell'Autorità, con un numero di posti non superiore a cinquanta unità. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per i dipendenti della Banca d'Italia e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative. L'Autorità può assumere direttamente dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato, in numero non superiore a venti unità.
ART. 4
Definisce ulteriori funzioni dell'Autorità. Il comma 1 dispone che essa subentra nei compiti e nelle funzioni dell'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il comma 2 prevede inoltre che l'Autorità: segnali al Governo gli interventi da realizzare in relazione all'evoluzione a livello dell'Unione europea e interno delle strategie di azione e delle esigenze del mercato dei trasporti; comunichi al Governo i risultati delle indagini condotte; predisponga su richiesta della stazione appaltante i bandi e i disciplinari per la conclusione dei contratti di servizio pubblico; denunci all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per i profili di competenza, le violazioni riscontrate della normativa vigente in materia di assegnazione dei diritti di uso delle infrastrutture e di concorrenza, anche in rapporto ad azioni, intese o pratiche concordate che interessano congiuntamente diversi settori del mercato dei trasporti. Si prevede, infine, che l'Autorità presenti al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attività svolta e sullo stato del settore dei trasporti. L'articolo 5 quantifica in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011 gli oneri previsti per l'istituzione e il funzionamento dell'Autorità, alla cui copertura si provvede mediante un contributo versato direttamente all'Autorità dai gestori delle infrastrutture e dai soggetti esercenti i servizi di trasporto, in misura non superiore all'uno per mille dei ricavi conseguiti nell'ultimo esercizio, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
29 giugno 2011 Alessandra Sorlino |
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Alla IX Commissione Trasporti Poste e Telecomunicazioni è proseguito l'esame in sede referente della proposta di legge firmata Lovelli finalizzata all'istituzione di un'autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture di trasporto. Il provvedimento è stato presentato per la prima volta il 15 maggio del 2008, da allora, la discussione sulla proposta di legge è stata rimandata più volte, nonostante l'istituzione di un soggetto regolatore indipendente per il sistema dei trasporti terrestri rappresenti un'esigenza improrogabile per l'Italia. Il nostro paese risulta essere infatti uno tra i pochi Stati membri dell'UE a non aver ancora istituito tale organismo di controllo finalizzato a vigilare su un passaggio regolato al libero mercato, conciliando le finalità economiche del profitto ai bisogni sociali di qualità e di universalità dei servizi legati alla mobilità dei cittadini.